|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le successioni a causa di morte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Quando una persona viene a mancare (detto anche “De
Cuius”), se risulta proprietaria di immobili (case e terreni) oppure
automezzi, investimenti (azioni, fondi di investimento, titoli di stato,
ecc.), ecc. è sempre necessario predisporre la cosiddetta denuncia di
successione. Con la legge n. 286 del 2006 (di conversione
del decreto legge n. 262 del 2006) e la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria
2007), è stata reintrodotta nel nostro sistema l’imposta sulle
successioni e sulle donazioni. Sui trasferimenti di beni e diritti per
causa di morte avvenuti a decorrere dal 3 ottobre 2006 è dovuta l’imposta
sulle successioni e donazioni. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chi deve
pagarla e quanto si paga
Sono obbligati al pagamento dell’imposta gli
eredi e i legatari che beneficiano dei seguenti beni e diritti: -
beni immobili e diritti reali
immobiliari. La valutazione degli immobili avviene mediante la
moltiplicazione delle rendite catastali per appositi coefficienti di
aggiornamento (vedi più avanti calcolo del valore catastale ai fini
dell’imposta catastale e ipotecaria); -
azioni e quote di partecipazione al
capitale di società (il valore è dato dal patrimonio netto contabile); -
obbligazioni (con esclusione dei
titoli di Stato); -
aziende (il valore è dato dal
patrimonio netto contabile senza valutare le immobilizzazioni e
l’avviamento); -
crediti e denaro; -
beni mobili (gioielli, mobili). La base imponibile è costituita dal valore
totale netto dell’asse ereditario, vale a dire dal valore dei beni e dei diritti
oggetto di successione al netto delle passività e degli oneri deducibili
(debiti della persona deceduta, spese mediche e funerarie). L’imposta di successione è determinata
dall’ufficio che applica aliquote diverse a seconda del grado di parentela
dell’erede. In particolare, sono previste le seguenti
aliquote: -
4 per cento, per il coniuge e i parenti in linea retta, da calcolare sul
valore eccedente, per ciascun erede, di 1.000.000 di euro; -
6 per cento, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente i
100.000 euro per ciascun erede; -
6 per cento, da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna
franchigia), per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea
retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado; -
8 per cento, senza alcuna riduzione della base imponibile, per le altre
persone. Gli importi esenti dall’imposta (la
franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all’indice del costo
della vita. Dal 1° gennaio 2007, è prevista
un’agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società
disposto in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 l’agevolazione è
stata estesa anche al coniuge). I trasferimenti di aziende, quote sociali e
azioni non sono soggetti all’imposta se gli eredi proseguono l’esercizio
dell’attività d’impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore
a cinque anni dalla data del trasferimento e se nella dichiarazione di
successione producono apposita dichiarazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le imposte
ipotecaria e catastale e l’agevolazione “prima casa”
Quando nell’attivo ereditario ci sono beni
immobili o diritti reali immobiliari, oltre all’imposta di successione sono
dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. Queste, sono pari, rispettivamente, al 2
per cento e all’1 per cento del valore degli immobili, con un
versamento minimo di 168 euro. Se il valore è dichiarato in misura non
inferiore a quello determinato su base catastale, l’Ufficio non può procedere
alla rettifica di valore.Se all’interno dell’asse ereditario vi è un immobile
(non di lusso) che andrà destinato come “prima casa”, è previsto il pagamento dell’imposta ipotecaria e
catastale in misura fissa (168 euro per ciascuna imposta). L’agevolazione spetta se il beneficiario
(ovvero, nel caso di immobili trasferiti a più beneficiari, almeno uno di
essi), ha i requisiti necessari per fruire dell’agevolazione cd. “prima
casa”. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Come si
determina il valore catastale
Il valore catastale viene determinato
moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per i seguenti
coefficienti: -
110, per la prima casa; -
120, per i fabbricati appartenenti ai
gruppi catastali A e C (escluse le categorie A/10 e C/1); -
140, per i fabbricati appartenenti al
gruppo catastale B; -
60, per i fabbricati delle categorie A/10
(uffici e studi privati) e D; -
40,8, per i fabbricati delle categorie
C/1 (negozi e botteghe) ed E. Per i terreni non edificabili, il valore
catastale si determina moltiplicando per 90 il reddito dominicale rivalutato
del 25 per cento. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONELa dichiarazione deve essere presentata
entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide,
generalmente, con la data del decesso del contribuente. È necessario compilare l’apposito modulo e
successivamente presentarlo all’ufficio locale dell’Agenzia nella cui
circoscrizione era fissata l’ultima residenza del defunto. In caso di utilizzo di modello differente la
dichiarazione risulta nulla. Se il defunto non aveva la residenza in
Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all’ufficio nella
cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest’ultima, la
denuncia va presentata all’ufficio
locale dell’Agenzia delle Entrate di “ROMA 6”, sito in Roma, Via Canton, 20 -
CAP 00144. Quando nell’attivo ereditario è presente un
immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre
provvedere all’autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo
e della tassa ipotecaria, utilizzando il modello F23. Inoltre, entro 30 giorni dalla presentazione
della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di
voltura degli immobili agli uffici dell’Agenzia del Territorio. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Persone
obbligate alla presentazione della dichiarazione
Sono obbligati a presentare la dichiarazione
di successione: -
gli eredi e i legatari, ovvero i loro
rappresentanti legali; -
gli immessi nel possesso dei beni, in
caso di assenza o di dichiarazione di morte presunta; -
gli amministratori dell’eredità; -
i curatori delle eredità giacenti; -
gli esecutori testamentari; -
i trustee. Se più persone sono obbligate alla
presentazione della dichiarazione è sufficiente che la stessa sia presentata
da una sola di esse. Gli eredi e i legatari che hanno presentato
la dichiarazione di successione sono esonerati dall’obbligo della
dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la dichiarazione di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QUADRO RIASSUNTIVO DELL’IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(Fonte: Agenzia Entrate)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DISCIPLINA
DELLE SUCCESSIONI La successione a
seconda dei casi può essere testamentaria o legittima. È testamentaria quando la persona deceduta (detta anche “de cuius”)
lascia un testamento scritto. È invece legittima quando il de cuius non lascia alcun testamento (oppure
pur avendolo predisposto, questo è stato annullato); in tal caso, l'eredità si devolve secondo le
indicazioni di legge. Nella successione legittima la
legge individua gli eredi nel coniuge e negli altri parenti sino al sesto
grado incluso. Se colui che muore non lascia il
coniuge o altri parenti entro il 6° grado l'eredità va allo Stato, il quale
risponderà di eventuali debiti del de cuius sino al valore dei beni
acquisiti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Successioni Legittime Soggetti e diritti di successione Gli eredi con diritto di successione sono: -
i figli del de cuius (figli legittimi, naturali o
adottati); -
i genitori, i fratelli e le sorelle compresi i loro
discendenti; -
tutti gli altri parenti fino al sesto grado di
parentela incluso; -
il coniuge (eredita insieme ai soggetti che
rientrano nei primi due gruppi ed esclude coloro che rientrano nel terzo
gruppo). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gradi di parentela degli aventi diritto alla
successione Gli eredi del de cuius sono
suddivisi per gradi di parentela. Coloro che hanno diritto di succedere e
rientrano in un grado di parentela superiore escludono automaticamente coloro
che appartengono ad un grado inferiore. Il rapporto di parentela è solo
quello che lega le persone unite fra loro da un vincolo di sangue. Nessun
altro può essere definito parente, nemmeno il coniuge. Con il coniuge ai fini
successori si instaura un rapporto diverso. I parenti si dividono in due
categorie: parenti in linea retta (bisnonno, nonno, padre, figlio) e parenti
in linea collaterale (fratello, cugino, nipote). Quindi per capire a chi spetta
l' eredità ed in quale quota è necessario sapere con che grado di parentela è
legato al de cuius. Per risalire al grado di parentela che c'è tra due figli
è necessario risalire da un figlio al padre per poi scendere dal padre
all'altro figlio. Quindi occorre sapere se la parentela è di 1° grado, di 2°
grado, ecc. fino al 6° grado (Padre e figlio ad esempio sono parenti di 1°
grado in linea retta; Il padre col nipote o il Nonno col nipote sono parenti
di 2° grado in linea retta; Il nonno col nipote sono parenti di 3° grado in
linea retta; i fratelli sono parenti di 2° grado in linea collaterale). Ai
parenti oltre il 6° grado non spetta nessuna eredità in quanto la stessa si
devolverà allo Stato. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I Diritti degli Eredi
Se chi muore lascia un unico
figlio l'intero patrimonio andrà esclusivamente a questo. Se il de cuius che muore lascia
solamente più figli questi si divideranno tra loro l'intero patrimonio. Se oltre ai figli vi è anche il
coniuge quest' ultimo concorrerà assieme ai figli nella divisione dell'
eredità. I figli non concorrono dunque
con nessuno nella divisione dei beni patrimoniali se non con il coniuge del
de cuius. Se dopo la morte del de cuius
rimangono un figlio ed il coniuge il patrimonio si dividerà per metà
ciascuno. Se chi muore lascia il coniuge e
più figli al primo andrà la quota di 1/3 mentre i figli divideranno tra loro
la quota di 2/3. Nel caso in cui vi siano figli o
coniuge con figli, nessun altro parente potrà vantare diritti sul patrimonio;
né i genitori del de cuius, né i fratelli. Quando al de cuius non succedono
parenti stretti come figli, nipoti, genitori, nonni, fratelli e nemmeno un
coniuge il defunto che non ha fatto testamento lascia l' eredità ai parenti
più lontani cioé cugini, ecc. Anche in questo caso rimane
sempre valida la regola per cui il parente più vicino in grado esclude gli
altri sia che appartengano al ramo paterno che materno. Occorre richiamare l’attenzione del lettore sul fatto che
la disciplina che regola la successione è più complessa di quanto riportato
in questa breve trattazione. Esistono infatti molti altri
aspetti legati agli eredi ed al grado di parentela; aspetti non espressamente
citati sopra e per i quali occorre approfondire meglio la conoscenza della
normativa al fine di porre la dovuta attenzione a come verrà predisposta la
denuncia di successione. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Di
seguito, viene anche riportato un breve schema sulle quote di ripartizione
delle quote cadute in successione.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Successioni Testamentarie Se la ripartizione che prevede la legge non soddisfa le
intenzioni della persona, oppure questi desidera disporre
a proprio piacimento dei propri averi, è necessario che venga redatto un testamento. Il testamento non è altro che
l'espressione delle ultime volontà del defunto. Con il testamento il testatore può disporre dei propri
beni a favore di chi meglio crede; questo però è valido sino ad un certo
punto. Infatti la legge prevede che una parte dell'eredità debba
essere devoluta per forza di cose ai parenti più stretti. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Di seguito si riporta una piccola tabella ove si indica in
che modo colui che fa testamento può disporre dei suoi beni (quota
Disponibile) e in che modo invece l’eredità va devoluta per legge (quota
Legittima).
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Infine
Se il de cuius è intestatario di
conti correnti, libretti di risparmio,
assicurazioni, titoli, ecc., le cifre esistenti sul conto o sul libretto
di risparmio o i valori, dovranno comparire all'interno della denuncia di
successione. Se nell'asse patrimoniale esiste anche un veicolo, è necessario registrare al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) l'accettazione dell'eredità e aggiornare la carta di circolazione presso gli Uffici della Motorizzazione Civile. Se il de cuius è solo usufruttuario di un immobile, la denuncia di
successione non và presentata ma occorrerà predisporre la cosiddetta “Riunione
di Usufrutto”. |